Storia della decadenza e rovina dell'impero romano, volume 4. Edward Gibbon

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Le lettere d'immunità, che ottenne il Clero dagl'Imperatori Cristiani, si contengono nel lib. 16 del Codice Teodosiano, e con tollerabil candore sono illustrate dal dotto Gottofredo, la cui mente era bilanciata fra gli opposti pregiudizi di Giurisconsulto e di Protestante.

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Giustiniano (Nov. 103). Sessanta Preti o Sacerdoti, cento Diaconi, quaranta Diaconesse, novanta Suddiaconi, centodieci Lettori, venticinque Cantori e cento Ostiari; in tutto cinquecento venticinque. Fu dall'Imperatore fissato questo moderato numero di ministri per sollevare le angustie della Chiesa, che s'era trovata involta fra i debiti e le usure per la spesa d'una quantità assai più copiosa di essi.

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Universus Clerus Carthaginensis… fere quingenti vel amplius; inter quos quamplurimi erant Lectores infantuli. Victor Vitens, de persecut. Vandal. V. 9, p. 78. Edit. Ruinart. Tuttavia sussisteva sotto l'oppressione de' Vandali questo residuo d'uno stato più prospero.

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Nella Chiesa Latina oltre il carattere Episcopale si è stabilito il numero di sette Ordini; ma i quattro minori son presentemente ridotti a vuoti ed inutili titoli.

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Vedi Cod. Theodos. lib. XVI. Tit. II. leg. 42, 43. Il Commentario del Gottofredo e l'istoria Ecclesiastica d'Alessandria dimostrano il pericolo di tali pie instituzioni, che spesso disturbano la pace di quella turbolenta Capitale.

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L'editto di Milano (de M. P. c. 48) riconosce, che nella Chiesa trovasi una specie di proprietà di terreni, dicendo che questi erano ad jus corporis eorum, idest Ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia. Dovè tal solenne dichiarazione d'un Magistrato supremo riceversi come una massima di legge civile in tutti i Tribunali.

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Habeat unusquisque licetitiam sanctissimo Catholicae Ecclesiae venerabilique concilio decedens bonorum quod optavit relinquere. (Cod. Theod. l. XVI. Tit. II. leg. 4.) Questa legge fu pubblicata a Roma l'anno 321 in un tempo, in cui Costantino potea prevedere la probabilità d'una rottura coll'Imperatore dell'Oriente.

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Eusebio Hist. Eccles. lib. X. 2. in vit. Const. lib. IV. c. 28. Esso più volte si diffonde sulla generosità del Cristiano eroe, che il Vescovo medesimo ebbe occasione di conoscere ed eziandio di sperimentare.

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Eusebio Hist. Eccles. l. X. c. 2, 3, 4. Il Vescovo di Cesarea, che studiava e secondava il genio del suo Signore, pronunciò in pubblico un'elaborata descrizione della Chiesa di Gerusalemme. (in vit. Const. l. IV. c. 46) Questa non esiste più, ma egli ha inserito nella vita di Costantino (l. III. c. 36) un breve ragguaglio dell'architettura e degli ornamenti di essa. In simil guisa fa menzione della Chiesa de' Santi Apostoli a Costantinopoli (l. IV. c. 59).

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Vedi Giustiniano Nov. 123. 3. Non è determinata la rendita de' Patriarchi e de' Vescovi più ricchi; il frutto però annuo maggiore d'un Vescovato si fissa a trenta libbre di oro, ed il minimo a due; il medio dunque potrebbe essere di sedici, ma questi calcoli sono molto al di sotto del reale valore.

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Vedi il Baronio, Annal. Eccles,. an. 324. n. 58, 65, 70, 71. Ogni memoria, che viene dal Vaticano, è giustamente sospetta: pure questi cataloghi hanno l'apparenza di antichi e di autentici; ed è almeno evidente che se son finti, si formarono in un tempo, in cui gli oggetti dell'avarizia Papale erano i fondi, non i regni.

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Vedi Tomassino. Disc. Eccles. Tom. III. l. II. c. 13, 14, 15 p. 689-706. Non pare che la legittima divisione de' beni Ecclesiastici fosse anche stabilita nel tempo d'Ambrogio e di Crisostomo. Simplicio però e Gelasio, che furon Vescovi di Roma al fine del quinto secolo, nelle loro lettere pastorali ne fanno menzione come d'una legge universale ch'era già confermata dall'uso dell'Italia.

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Ambrogio, difensore il più vigoroso de' privilegi Ecclesiastici, si sottomette senza contrasto al pagamento de' tributi sulle terre: si tributum petit Imperator, non negamus, agri Ecclesia solvunt tributum, solvimus quae sunt Caesaris Caesari, et quae sunt Dei Deo: tributum Caesaris est; non negatur. Il Baronio (Annal. Eccl. an. 387) s'affatica d'interpretar quel tributo come un atto di carità piuttosto che di dovere; ma il Tomassino (Disc. Eccles. Tom. III. l. I. c. 34. p. 2-68) spiega più candidamente le parole, se non l'intenzione d'Ambrogio.

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In Ariminensi Synodo super Ecclesiarum et Clericorum privilegiis tractatu habito, usque eo dispositio progressa est, ut juga, quae viderentur ad Ecclesiam pertinere, a publica functione cessarent, inquietudine desistente, quod nostra videtur dudum sanctio repulisse. Cod. Teod. l. XVI. Tit. II. leg. 15. Se il Concilio di Rimini avesse potuto ottenere l'intento, questo merito pratico l'avrebbe potuto purgare da qualche speculativa eresia.

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Siamo assicurati da Eusebio (in vit. Const. l. IV. c. 27) e da Sozomeno (l. I. c. 9) che la giurisdizione Episcopale fu estesa e confermata da Costantino; ma il Gottofredo nella più soddisfacente maniera dimostra la falsità d'un famoso editto, che non fu mai chiaramente inserito nel Codice Teodosiano. (Vedi Tom. VI. p. 303 in fine di detto Codice.) Egli è strano, che Montesquieu, Giurisconsulto non meno che filosofo, allegasse quest'editto di Costantino (Espr. des Loix l. XXIX. c. 16) senza indicarne sospetto alcuno.

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Il soggetto della Giurisdizione Ecclesiastica è stato involto in un misto di passione, di pregiudizio e d'interesse. Due de' migliori libri, che mi siano caduti in mano su questo punto, sono le Instituzioni di Gius Canonico dell'Abate Fleury, e l'Istoria civile di Napoli del Giannone. La moderazione loro fu l'effetto della situazione, in cui si trovavano, ugualmente che del loro stato. Il Fleury era un Ecclesiastico Francese, che rispettava l'autorità de' Parlamenti; il Giannone un Giurisconsulto Italiano, che temeva il poter della Chiesa. E qui mi sia permesso d'avvertire, che siccome le proposizioni generali, che io reco in mezzo, sono il risultato di molti fatti particolari ed imperfetti, bisogna, che o rimetta il lettore a que' moderni Scrittori che hanno espressamente trattato di tal materia, o faccia crescere queste note ad una sproporzionata e non piacevole mole.

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Il Tillemont ha raccolto da Ruffino e da Teodoreto i sentimenti e le frasi di Costantino. (Mem. Eccl. Tom. III v. 749-750).

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Vedi Cod. Teodos. (lib. IX. Tit. XLV. leg. 4). Nelle Opere di Fra Paolo (Tom. IV. p. 192 ec.) si trova un discorso eccellente sopra l'origine, i diritti, gli abusi ed i limiti de' Santuarj. Egli osserva giustamente che l'antica Grecia potea forse contenere quindici o venti asili: numero, che presentemente si può trovare nell'Italia dentro le mura d'una sola città.

* Gli asili sono ora aboliti in tutta l'Italia, perfino negli Stati Ecclesiastici.

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La giurisprudenza penitenziale veniva continuamente accresciuta da' Canoni de' Concilj. Ma poichè molti casi eran sempre lasciati alla discrezione de' Vescovi, essi pubblicavano secondo le occorrenze, ad esempio del Pretore Romano, le regole di disciplina, che si proponevano d'osservare. Le più famose, fra l'Epistole canoniche del quarto secolo, son quelle di Basilio Magno. Sono esse inserite nelle pandette di Beveregio (T. II. p. 47-151) e sono state tradotte da Chardon (Hist. des Sacrem. Tom. IV. p. 219-277).

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Basilio (Epist. 47) presso Baronio (Annal. Eccles. an. 370 n. 91) il quale dichiara, che a bella posta ei riferisce tal fatto per convincere i Governatori, ch'essi non erano esenti da una sentenza di scomunica. Secondo la sua opinione neppure un Sovrano è salvo da' fulmini del Vaticano; ed il Cardinale si dimostra molto più coerente a se stesso che i Giureconsulti e i Teologi della Chiesa Gallicana.

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Era notata ne' pubblici registri di Cirene, Colonia Spartana, la lunga serie de' suoi maggiori


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